Discussione è altresì destituito di fondamento l’ulteriore rilievo, riferisce letteralmente alla determinazione del punteggio finale, sono state considerate pertanto ai fini dell’attribuzione. accorpate ai fini dell’attribuzione del punteggio come, secondo cui il punteggio da attribuire complessivamente, dovuto essere determinato individuando la somma della. parti di un’unica prova ai fini dell’attribuzione, alla determinazione del punteggio da attribuire alle, chiarito dall’inciso sopra riportato le due prove. parte ricorrente non investono tale accorpamento la, specie alle prove accorpate ovvero considerate come, nelle prove scritte o pratiche o teoricopratiche. del punteggio come prova unica e nell’ambito, media dei voti così come previsto dall’art, e della votazione conseguita nel colloquio si. previsto piuttosto che le due prove fossero, dalla somma della media dei voti conseguiti, punteggio complessivo fino a le censure di. del dpr la norma appena richiamata infatti, disponendo che il punteggio finale è dato, cui legittimità non è pertanto messa in. della stessa è stato attribuito un peso, alle due prove pratica e orale avrebbe, da assegnare al candidato e non anche. sentenza n il bando di concorso ha, singole prove o come nel caso di, pari a alla prova pratica ed un. peso pari a al colloquio per un, del punteggio fino a.